Confagricoltura Bari-Bat

Le novità fiscali del 2020: fattura elettronica, uso del contante, sgravi fiscali

Ottava e ultima “puntata” della rubrica sulle novità fiscali del 2020: novità su fattura elettronica, cedolare secca, uso del contante e varie tipologie di sgravi fiscali. Per rileggere le altre pubblicazioni cliccare sui link accanto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

 

Spese di ristrutturazione ed

interventi di cui al comma 1

all’articolo 16bis

del Dpr

917/1986

 

 

Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle

spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1

dell’articolo 16bis

del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione

ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).

 

BONUS MOBILI

 

Bonus mobili

 

Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.

La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.

 

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione

Energetica

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.

 

Sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con

impianti dotati di caldaie a

condensazione.

 

 

È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000

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Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

› caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;

› impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

› generatori d’aria calda a condensazione.

 

 

Acquisto e posa in opera di

Micro cogeneratori

in sostituzione

di impianti esistenti.

 

 

 

Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a

un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

 

Spese veterinarie

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall’imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l’A/10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all’immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all’unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l’aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato. La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell’aliquota della cedolare secca d’applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall’art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria. Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L’art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l’utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

L’articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull’uso del contante, già contenuta nell’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l’abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;

a decorrere dal 1° gennaio 2022, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

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