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Iva, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla trasmissione telematica dei corrispettivi

A partire dal 1° luglio c.a., gli operatori di cui all’art. 22 del DPR. n. 633/72, con volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a certificare i corrispettivi telematicamente, ossia, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 127/2015, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Ciò premesso, si fa presente che con l’emanazione della circolare n. 15/E/2019, l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto delle effettive difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, ha chiarito che:

  • i soggetti passivi IVA, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il termine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rispettando comunque i termini ordinari previsti per la liquidazione dell’IVA. Chi trasmetterà i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, dovrà seguire particolari modalità telematiche che verranno adottate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione; per gli stessi soggetti l’adempimento temporaneo dell’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, può avvenire mediante i registratori di cassa già in uso, e rilascio di ricevute fiscali, ovvero utilizzando la procedura web alternativa (v. oltre),
  • i dati relativi ai corrispettivi giornalieri possano essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (si v. l’art. 12-quinquies del DL Crescita n. 34/2019, introdotto in sede di conversione, dalla Legge n. 58/2019).

La predetta moratoria sulle sanzioni ha dunque una validità di sei mesi in relazione al momento di entrata in vigore dell’obbligo. Pertanto:

  • per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro, la moratoria sanzionatoria opera dal 1° luglio al 31 dicembre 2019;
  • per tutti gli altri contribuenti, essa opera dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

Con riguardo alla procedura web poc’anzi richiamata – il cui avvio è stato anticipato con nostra notizia del 27 giugno u.s.- si precisa che con comunicato stampa del 29 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso ufficialmente noto che la stessa è stata attivata, e che deve ritenersi un’alternativa ai registratori di cassa telematici, sia per la comunicazione di ogni operazione effettuata, sia per la predisposizione del documento commerciale da rilasciare al cliente.

.Tale nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid, oppure dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns).

Una volta entrati nell’applicazione occorre controllare ed eventualmente modificare i dati precompilati identificativi dell’operatore che effettua la cessione o la prestazione, digitare i dettagli dell’operazione (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e specificare la modalità di pagamento (contanti o elettronico).

Verificata la correttezza di quanto inserito, l’operatore può avviare la generazione, in formato pdf, del documento commerciale a cui il sistema assegnerà un codice identificativo univoco. Il cliente  potrà chiedere la stampa del pdf ottenuto, oppure il suo invio per e-mail o altra modalità elettronica (sms, whatsApp, eccetera) a seconda dello strumento utilizzato (pc, tablet, smartphone).

La procedura web che consente di predisporre il documento commerciale, e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata, permette anche di gestire i casi di corrispettivo non riscosso, reso merce e annullo.

Riepilogando:

1.Soggetti che dispongono del registratore telematico

  • Memorizzano i corrispettivi attraverso il registratore rilasciando all’acquirente un documento avente natura commerciale;
  • Possono inviare all’AdE i corrispettivi giornalmente, o entro 12 giorni;

  • Fino al 31/12/2019 (ovvero dal 01/01/2019 al 30/06/2020) non sono soggetti a sanzioni se trasmettono i dati entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
  1. Soggetti che non dispongono del registratore telematico:
  • Emettono scontrini fiscali con il vecchio registratore e li rilasciano ai clienti;
  • Certificano giornalmente i corrispettivi;
  • Fino al 31/12/2019 non sono soggetti a sanzioni se trasmettono i dati entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, secondo un’apposita procedura che dovrà essere definita con provvedimento dell’AdE.

3.Procedura web alternativa

In alternativa, per i soggetti che non dispongono di un registratore telematico, l’Agenzia ha messo a disposizione un servizio web, che consente il rilascio del documento commerciale ai clienti, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per ogni singola operazione effettuata.

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