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Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ecco le novità in attesa dei chiarimenti del ministero

Il legislatore ha modificato la disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, introdotta nel 2001 dalla “Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo”. L’articolo 4 della citata legge, regolamenta l’aspetto amministrativo della vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli, singoli ed in forma associata. A condizione che siano iscritti nel registro delle imprese, gli imprenditori agricoli possono vendere su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria attività agricola, senza sottostare alla disciplina amministrativa del commercio al dettaglio (D.Lgs 114/1998).

Rispettato il requisito della prevalenza delle proprie produzioni, l’unico limite posto fino al 2018, è quello dei ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti acquistati da terzi, che non devono superare nell’anno precedente i 160mila euro per le imprese individuali, i 4milioni di euro per le società. La norma in questione non si pronunciava in merito alla “natura merceologica” dei prodotti prima acquistati e poi ceduti come tali dall’imprenditore agricolo insieme alla propria produzione.

La novità introdotta con la legge di Bilancio introduce quella che pare essere una nuova modalità di vendita diretta dei prodotti acquistati da terzi: gli imprenditori agricoli possono vendere in misura non prevalente i prodotti agricoli acquistati da altri imprenditori agricoli, se non appartengono allo stesso comparto merceologico di quelli prodotti in proprio, nel rispetto della prevalenza misurata in temine di ricavi. Si attendono ulteriori chiarimenti dal ministero per le Politiche agricole.

 

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