Confagricoltura Bari-Bat

Lavoratori extracomunitari, conversione del permesso di soggiorno stagionale

Si rende noto che con circolare n. 10 del 5 maggio u.s. il Dipartimento per le Politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito un importante chiarimento in merito alla possibilità per i lavoratori extracomunitari che hanno richiesto la conversione del permesso di soggiorno stagionale, di essere regolarmente occupati nelle more della conclusione dell’iter istruttorio da parte delle amministrazioni competenti.

La circolare precisa che l’istanza di conversione del permesso rappresenta un procedimento amministrativo che non preclude la regolarità del soggiorno e il diritto di prestare attività lavorativa.

Il Ministero ritiene infatti applicabile anche a questa fattispecie la previsione contenuta nell’art. 5, c. 9-bis del d.lgs. n. 286/1998, la quale prevede espressamente che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma , il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno”.

Pertanto, per tutto il periodo necessario alle amministrazioni competenti (ITL) per portare a termine l’istruttoria relativa alla richiesta di conversione, sarà possibile impiegare legittimamente il lavoratore.

Si allega circolare per maggiori dettagli: circolare-10-del-05052025

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