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Emergenza Covid, ecco le novità sull’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato l’allegato decreto interministeriale (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020 di attuazione dell’art. 222, c. 2, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, che ha introdotto l’esonero
straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, per le imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Ambito di applicazione
E’ riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Le imprese beneficiarie dello sgravio possono essere individuate tra quelle che svolgono un’attività identificata dai codici Ateco previsti da un apposito allegato al decreto.
Si segnala che l’elenco dei codici allegato al decreto coincide con quello anticipato dall’INPS con messaggio del 3341/2020 e non comprende dunque i due codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 (corrispondenti a
“Produzione di vini da tavola” e “Produzione di vino spumante e altri vini speciali”), introdotti dalla legge n.126/2020 di conversione del decreto-legge n. 104/2020 (decreto agosto).

Si evidenzia inoltre che l’elenco non contempla tutte le attività riconducibili alle filiere espressamente indicate dalla legge. E così, ad esempio, restano  esclusi il codice relativo alla produzione di riso (cod. 01.12.XX) e quello relativo alla produzione della birra (cod. 11.05.XX), che rientra nella filiera brassicola, entrambe indicate espressamente nel citato comma 2 dell’articolo 222.

Dalla dizione del decreto interministeriale si evince infine che nell’ambito di applicazione dell’esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura.

Budget totale, tetto massimo aziendale
L’esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell’importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020.  In caso di superamento del budget complessivo (426,1 + 51,8 milioni di euro), lo sgravio sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all’agevolazione L’esonero spettante ad ogni azienda non potrà inoltre superare l’importo di 100.000 euro, nel
rispetto delle regole individuate dal
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19COVID” (Comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C-2020-1863 e successive modifiche e integrazioni) e, in particolare, dalla sezione 3.1 di tale provvedimento. In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l’agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite.

Misura dell’agevolazione
L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

L’esonero non riguarda la quota a carico del dipendente
Dal decreto interministeriale non si evince alcuna indicazione in merito all’esclusione della quota INAIL dall’ambito di applicazione dello sgravio, come invece indicato dall’INPS nel citato messaggio n.3341/2020.

Modalita’ operative di fruizione dello sgravio
L’agevolazione contributiva è riconosciuta a domanda dell’impresa interessata. Nell’istanza di sgravio le imprese dichiarano gli aiuti concessi ovvero richiesti (in attesa di esito) nell’anno 2020, nel rispetto del «Quadro temporaneo» di cui sopra. Le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione saranno definite dall’INPS, entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, attraverso un’apposita circolare.

Sospensione dei versamenti
Il decreto formalizza quanto anticipato dall’INPS con messaggio n. 3341 del 15/09/2020 relativamente alla sospensione dei versamenti del 16 settembre u.s. (CAU manodopera occupata nel primo trimestre 2020), nelle more della definizione dell’istanza di esonero. Resta fermo che i datori di lavoro che hanno invece provveduto al regolare versamento della predetta contribuzione in scadenza lo scorso 16 settembre, potranno portare in compensazione – una volta definita la richiesta di esonero – le maggiori somme pagate con la contribuzione dovuta
per i prossimi trimestri. In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento

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