Confagricoltura Bari-Bat

Anagrafe zootecnica, disposizioni in materia di registrazione in BDN delle movimentazioni di capi di bovini, ovicaprini e suini

Si comunica che, per ottimizzare il più possibile i vantaggi derivanti dall’informatizzazione del modello 4, il CSN sta sviluppando una funzionalità che consentirà, appena possibile, di semplificare i procedimenti amministrativi relativi alle registrazioni in BDN delle movimentazioni dei bovini, ovicaprini e suini.

Le movimentazioni in uscita dagli allevamenti saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato il settimo giorno dopo la data di partenza degli animali indicata nella sezione D del modello 4 stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a tre giorni. Tale registrazione costituisce comunicazione all’Autorità competente.

Analogamente le movimentazioni in entrata negli allevamenti di destinazione degli animali saranno registrate automaticamente in BDN sulla base delle informazioni contenute nel modello 4 informatizzato entro sette giorni dalla data di arrivo degli animali calcolata in base alla durata del viaggio dichiarata nella sezione D del modello stesso. Per le aziende bovine che si avvalgono della BDN per la tenuta del registro aziendale l’intervallo è ridotto a tre giorni.

Per garantire certezza delle movimentazioni registrate e tempestività delle comunicazioni, la BDN genera un messaggio per l’allevatore o suo delegato per segnalare la presenza di modelli 4 in uscita o in entrata per la sua azienda o allevamento. L’allevatore o suo delegato, ove ritenga necessario, potrà modificare le informazioni (sugli animali, sulla data di uscita o di ingresso) presenti nel sistema. L’eventuale modifica della registrazione in BDN effettuata dopo i sette giorni (tre giorni nel caso in cui l’allevatore di bovini si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato) sarà considerata un ritardo di comunicazione, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di sanzioni, anche per quanto riguarda la condizionalità e gli altri aiuti comunitari.

Se dopo la compilazione del modello 4 la relativa movimentazione non è effettuata, l’allevatore o suo delegato deve annullare il modello stesso immediatamente o comunque prima della scadenza dei tempi precedentemente indicati. Per annullamenti effettuati dopo tale scadenza il sistema cancella le movimentazioni collegate al modello stesso e genera un messaggio per l’allevatore o suo delegato e per il Servizio Veterinario competente per segnalare l’avvenuto annullamento del modello 4 e dei relativi movimenti in uscita o in entrata per l’azienda o allevamento.

Nei casi in cui, avvalendosi delle deroghe previste dal DM 28/06/2016, il modello 4 non è compilato in modalità informatica, è comunque obbligatorio registrare in BDN, entro sette giorni dall’evento (tre giorni nel caso in cui l’allevatore di bovini si avvale della BDN per la tenuta del registro informatizzato), le informazioni relative alle movimentazioni con le modalità previste dalle procedure operative finora vigenti. Nello stesso modo dovranno essere registrate anche le movimentazioni in ingresso degli animali provenienti dall’estero.

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