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Nuova Imu, ecco cosa cambia anche per il settore agricolo

A decorrere dal nuovo anno è stata introdotta una nuova disciplina della tassazione immobiliare municipale. A introdurre questa nuova riforma della tassazione degli immobili è la Legge di bilancio 2020.

Va ricordato che fino al 31 dicembre 2019, la IUC (l’imposta municipale unica) era composta da:

IMU (Imposta municipale propria)

TASI (Tributo servizi indivisibili)

TARI (Tassa sui Rifiuti)

La suddetta norma, ad eccezione della TARI, ha abolito la IUC in quanto la TASI è stata unificata all’IMU. Si è posto fine così alla duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile.

Per quanto riguarda l’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l’aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell’aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %).

Va ricordato inoltre che il carico fiscale sugli immobili non dipende però dall’applicazione dell’aliquota di base ma dall’aliquota effettivamente deliberata dai comuni. La riforma inciderà sui proprietari di immobili abitativi ceduti in fitto, poiché su di essi graverà la quota oggi a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo. Confermate le esenzioni IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP), comprese le società agricole, per i terreni ubicati nei comuni montani di cui alla circolare n. 9/1993, per quelli ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agrosilvo – pastorale a proprietà indivisa e inusucapibile.

Confermata anche la agevolazione secondo cui si considerano non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al Dlgs 99/2004, comprese le società agricole.

L’aliquota base per i terreni agricoli è fissata in misura pari allo 0,76% ma è facoltà dei Comuni aumentarla fino all’1,06% o azzerarla. Per gli immobili rurali strumentali viene, invece, prevista l’applicazione dell’imposta con aliquota base dello 0,1% con possibilità per i Comuni di azzerarla.

Si ricorda che ad oggi, questi fabbricati sono esenti da IMU in base a quanto disposto dal comma 704 della Legge 147/2013 (comma di cui è prevista l’abrogazione) mentre sono soggetti a TASI con aliquota massima dello 0,1% (comma 678 della medesima Legge). E’ evidente che la nuova tassazione rispetto a quella precedente non genera alcun aumento d’imposta, in quanto l’aliquota massima della nuova IMU è la stessa applicata dalla TASI negli anni scorsi.

Per l’identificazione degli immobili che possono essere definiti rurali strumentali si deve sempre far riferimento all’articolo 9, comma 3bis del Dl 557/1993; sono, quindi, gli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e che siano accatastati in categoria D/10 o, se di altra categoria, che abbiano l’annotazione di ruralità.

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