Confagricoltura Bari-Bat

La “norma calmieratrice” e i benefici contributivi, la Corte di Appello di Bari fa chiarezza: salvi i benefici contributivi per gli imprenditori agricoli

Gli imprenditori agricoli incorsi in piccole o addirittura infinitesimali irregolarità possono tirare un sospiro di sollievo. La Corte di Appello di Bari, sezione Lavoro, composta dalla dr.ssa. Manuela Saracino (Presidente), dal dr. Pietro Mastrorilli (Consigliere) e dalla dr.ssa Valeria Spagnoletti (Consigliere relatore) – accogliendo pienamente la tesi dell’avvocata Mariantonietta Martinelli del Foro di Trani, difensore dell’impresa agricola appellata, e del socio di studio l’avvocato Michelangelo Debenedittis, dirgente Confagricoltura Bari-Bat – ha ritenuto tuttora vigente e applicabile anche alle imprese agricole la cosiddetta norma “Calmieratrice”. Si tratta della prima sentenza pronunciata dai giudici del lavoro di secondo grado; sinora se ne erano, infatti, occupati solo diversi giudici del Lavoro di vari Tribunali.

A conclusione delle procedure ispettive finalizzate alla verifica del rispetto dei contratti collettivi – condizione essenziale per godere di ogni tipo di agevolazione – diverse sedi periferiche dell’INPS hanno dichiarato decadute le stesse dai benefici e preteso il recupero integrale dei contributi non versati grazie alle riduzioni . L’INPS ha richiesto anche le sanzioni civili e gli interessi, per l’intero periodo di inadempienza e nei limiti dei termini di prescrizione (cinque anni) . Quindi a fronte di esigue differenze rilevate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori  l’INPS richiedeva decine o centinaia  di migliaia  di euro bloccando altresi’ il rilascio del DURK

Ma la norma calmieratrice sancisce il principio di proporzionalità tra omissione retributiva/contributiva e perdita dell’agevolazione. In forza di tale principio, ogni volta che un beneficio contributivo venga condizionato al rispetto del trattamento retributivo tabellare e alla correntezza contributiva dell’azienda nei confronti del lavoratore interessato, la perdita del beneficio medesimo, in caso di inadempienza, non può essere totale ma deve essere proporzionata all’inadempimento e restare contenuta nei limiti della maggior somma fra retribuzione non corrisposta e contribuzione omessa. Chi non rispetta le regole, in sostanza, perde sì i benefici ma in modo limitato dal momento che la norma sancisce che “… la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.

Tale disposizione normativa fu introdotta nel 1993 proprio allo specifico scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava, e, in particolare, per evitare che lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro. Se da un lato, infatti, attraverso il meccanismo della decontribuzione, lo Stato cerca di sostenere l’attività di impresa e il tasso di occupazione, dall’altro, attraverso il principio di proporzionalità, sancito dall’art. 6 commi 9 e 10, intende evitare il rischio di mettere in pericolo la sopravvivenza delle aziende che accedono ai benefici contributivi – in particolare le piccole e medie aziende che operano in particolari aree economiche del paese – incorse in lievi irregolarità.

E, invece, secondo l’interpretazione dell’INPS, la norma calmieratrice, non è applicabile al settore agricolo, è limitata ai soli benefici contributivi disciplinati dall’art. 6 – facendo riferimento espressamente alle sole ipotesi di fiscalizzazione e di sgravi del Mezzogiorno e non, invece, all’ulteriore decontribuzione in favore delle aziende agricole site in territori montani e di quelle site in zone agricole svantaggiate e non anche all’ulteriore decontribuzione – e, comunque, non è più in vigore. Tutte le iniziative sinora intraprese e finalizzate a fare chiarezza sulla portata applicativa dell’art. 6, commi 9 e 10 del D.L. 338/1989  sono state vane. L’Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro (ANCL), in particolare, ha più volte invocato l’intervento del legislatore con l’emanazione di una norma di interpretazione autentica che facesse chiarezza e ponesse fine all’annosa vicenda e al notevole contenzioso con l’INPS. Al momento, tuttavia, non è ancora intervenuta.

Ha, altresì, proposto un’istanza di interpello per chiedere chiarimenti al Ministero del Lavoro sulla portata applicativa dell’art. 6, commi 9 e 10 del D.L. 338/1989. Anche questa iniziativa non ha sortito gli effetti sperati. Solo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 emanata il 18 luglio 2017, ha riconosciuto espressamente la piena vigenza dell’art. 6 del D.L. 338/1989 e ne ha attestato la sua “portata generale”. Il compito di sciogliere i nodi interpretativi dell’art. 6 comma 10 del D.L. 338/1989 è, allora, rimesso alla Magistratura chiamata, ancora una volta a svolgere un ruolo di supplenza e a colmare e/o integrare con la sua interpretazione le lacune e i vuoti normativi.

E tale compito la Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro ha assolto  facendo finalmente chiarezza sull’argomento e sancendo rilevanti principi destinati a orientare le future pronunce, anche di legittimità, in materia.

Con l’autorevole sentenza n. 599 del 22 marzo 2012, pubblicata il successivo 21 maggio 2021, confermando la sentenza di primo grado pronunciata dal giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dr. Eugenio Carmine Labella, i giudici di Appello baresi, accogliendo pienamente l’esegesi di tipo sistematico, rispettosa comunque, del testo letterale della norma calmieratrice proposta dall’avvocata Mariantonietta Martinelli del Foro di Trani, difensore dell’impresa agricola appellata, e dall’avvocato Michelangelo Debenedittis, dirgente Confagricoltura Bari-Bat, hanno, in particolare, decretato che “quella posta dall’art. 6 commi 9-13 del D.L. 338/1989 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, sempre richiamata dalla normativa successiva in materia e, comunque, destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito”.

Hanno, altresì, asserito che la norma calmieratrice, contrariamente a quanto assume l’INPS è applicabile anche al settore agricolo non essendo “ravvisabile alcuna ragione sistematica o di altro genere” che consenta di sostenere il contrario.

Hanno, infine, sancito che l’art. 6 comma 10 del D.L. 338/1989 è una norma tuttora vigente evidenziando che lo stesso INPS “non dubita che l’art. 6, co.10 sia una tuttora vigente e mai espressamente abrogata, così come l’intero sistema regolatore fissato dalla normativa del 1989, tanto da esprimersi in termini di abrogazione implicita. Senonché, avuto riguardo all’art. 15 Preleggi, tra i riferimenti normativi elencati dall’INPS, per come prospettati, non è dato apprezzare la sussistenza di una legge successiva incompatibile con la precedente o che abbia disciplinato per intero la materia già regolata dalla legge anteriore”.

 

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