Con l’art. 1, comma 860 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), è stato modificato l’art. 5, comma 1 del D.L. 179/2012, estendendo l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Di seguito principali chiarimenti (Circolare MIMIT 12 marzo 2025, prot. n. 43836):
Estensione soggettiva dell’obbligo:
- L’obbligo riguarda tutte le forme societarie, di capitali e di persone, che esercitano attività imprenditoriale commerciale, industriale o agricola.
- Incluse anche le imprese agricole costituite in forma societaria.
Decorrenza:
- La norma è in vigore dal 1° gennaio 2025.
- Si applica anche alle società già costituite prima di tale data.
Termine di adempimento:
- La circolare ministeriale ha indicato, in via interpretativa, il termine del 30 giugno 2025 per le società già esistenti.
- Tuttavia, la legge non prevede alcun termine perentorio, e la circolare non può fissarlo formalmente, secondo il principio di legalità sancito dalla legge 689/1981.
Indicazioni operative di Unioncamere (a seguito di interlocuzione con Confagricoltura):
- In assenza di un termine normativo, per le società costituite prima del 1° gennaio 2025, l’obbligo dovrà essere assolto solo al momento di una successiva variazione societaria da iscrivere nel Registro delle imprese.
- Nessuna sanzione può essere applicata in mancanza di un termine stabilito per legge.
- Per le società costituite dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di indicare il PEC degli amministratori vige fin dalla costituzione.
In attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il sistema camerale applicherà l’obbligo in modo graduale, secondo le indicazioni sopra riportate, al fine di garantire uniformità e certezza agli operatori.




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