Con il comma 16 della Legge di Bilancio 2026, in corso di approvazione definitiva alla Camera, viene modificata la disciplina fiscale prevista dall’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge n. 63/2024 (Decreto Agricoltura), convertito dalla legge n. 101/2024.
Cosa prevede la modifica
La nuova formulazione stabilisce che il regime di tassazione ordinaria si applica agli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 200 kW solo se i lavori di installazione sono completati dopo il 31 dicembre 2025.A tal fine, la norma chiarisce che la registrazione dell’impianto come “realizzato” nel sistema GAUDÌ (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione di energia elettrica) costituisce prova dell’avvenuta installazione.
Cosa cambia rispetto alla versione precedente
Nella formulazione originaria, la norma faceva riferimento agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. Questo criterio creava incertezza, poiché l’entrata in esercizio dipende spesso da fattori esterni, in particolare dai tempi di connessione alla rete di distribuzione.
Con la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026:
• il riferimento non è più l’entrata in esercizio,
• ma la data di completamento dei lavori, attestata dalla registrazione in GAUDÌ.
Effetti fiscali per le imprese agricole
Grazie a questa modifica, sarà possibile mantenere la tassazione su base catastale (reddito agrario), se in possesso dei requisiti indicati dalla circolare n. 32/E dell’Agenzia delle Entrate, per gli impianti fotovoltaici a terra registrati in GAUDÌ come “realizzati” entro il 31 dicembre 2025.
Solo gli impianti che risulteranno completati dopo tale data saranno invece assoggettati al regime di tassazione ordinaria.
Finalità della modifica
La modifica normativa, richiesta da Confagricoltura, è finalizzata a mitigare l’impatto della nuova disciplina fiscale, tenere conto delle criticità operative e dei ritardi nelle connessioni alla rete e tutelare le imprese che hanno già avviato investimenti e cantieri.




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