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Consorzi di bonifica, la Corte Costituzionale: “Il pagamento del tributo legittimo solo se vengono eseguite le bonifiche”

In materia di Consorzi di Bonifica, si rende noto che con sentenza n. 188 del 10 ottobre u.s. la Corte Costituzionale ha ribadito l’importante principio (settoriale) del sistema tributario in base al quale l’assoggettabilità a contribuzione consortile presuppone il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.

Per riprendere le parole della Corte sul punto, “nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione”.

L’occasione è stata data da una ordinanza della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza del 12 giugno 2017 con la quale veniva sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma della Regione Calabria (art. 23, comma 1, lettera a) L.R. 11/2003) nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese per il conseguimento dei fini istituzionali, fosse dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario”.

Dalla censura in parola dipendeva l’esito del giudizio a quo, proposto avverso una cartella di pagamento per contributi consortili, con il quale il ricorrente non già contestava di essere proprietario di terreni agricoli insistenti nel comprensorio di bonifica ma si limitava ad eccepire l’insussistenza di qualsivoglia beneficio. Con la pronuncia in commento, la Corte ha ritenuto fondata la questione per contrasto con l’articolo 119 della Costituzione, chiarendo la sussistenza ed i limiti di estensione della competenza del legislatore regionale nel settore della bonifica nonché la natura tributaria della prestazione patrimoniale obbligatoria posta a carico dei consorziati.

In ragione di tale qualificazione, per i contributi consortili, quali “quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica” a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica ed il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica.

In questa direzione, la norma regionale è stata dichiarata incostituzionale ed è stato riaffermato il fondamentale principio della capacità contributiva. È, dunque, il beneficio che dimensiona gli indici di contribuenza di ciascun immobile ricadente nel comprensorio del consorzio e che individua la capacità contributiva che giustifica l’imposizione.

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